ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
C.R.A.L. BARI - BANCA CARIME SpA - GRUPPO UBI
Libera Associazione non-profit

 Art. 1 - DEFINIZIONE
“ E’ costituita un’associazione ricreativa non avente scopo di lucro, denominata
“ Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori della UBI Banca” denominato CRAL DI BARI ai sensi del Dlg 460 del 04/12/1997 art. 5 comma 3 e successivo Dlg del 12/12/2003 n° 344 art. 1 ( ex art. 111 TUIR n° 917) in vigore dal 01/01/2004, avente i propri iscritti, che per legge sono dipendenti o pensionati della medesima ed unica organizzazione bancaria a carattere nazionale e si coordina con gli altri CRAL della stessa organizzazione Bancaria con un regolamento comune”
Essa e'disciplinata dal presente statuto e dalle leggi in materia.


Il CRAL è un organismo autonomo, avente configurazione e natura giuridica
di associazione di fatto non riconosciuta di cui agli art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Il CRAL e' un'associazione apolitica, apartitica e senza fini di lucro. La sua sede non può essere comune a quella di partiti, raggruppamenti politici,
sindacali o altre associazioni non similari, ma solo e soltanto ad associazioni similari.


SEDE:
La sede sociale è in Bari Via Repubblica Napoletana N° 1


OGGETTO SOCIALE



Premesso che per oggetto sociale s’intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi sociali primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto,il CRAL UBI BANCA BARI .
Si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione degli associati attraverso la valorizzazione in ogni sua forma del tempo libero, sviluppando e arricchendo la loro personalità attraverso iniziative atte a sviluppare le capacita morali, intellettuali, fisiche, sportive, culturali, artistiche, turistiche e simili, nonché di individuare e promuovere iniziative di solidarietà ed umanitarie.


Art. 2 – SOCI
I soci possono essere :
- Ordinari
- Famigliari
- Affiliati
- Onorari



I soci ordinari fanno parte di diritto del C.R.A.L., con la qualifica di Socio effettivo,tutti i lavoratori di UBI BANCA - che risultano in pianta stabile alla data del 31/12 di ogni anno (e delle società controllate dalla stessa), che hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale ed a tempo determinato relativamente al periodo di servizio; salvo manifestazione di rinunzia che deve essere espressa in forma scritta.
Possono essere soci, previa specifica domanda d’iscrizione il personale in quiescenza dello stesso territorio di competenza; nonché tutti i loro coniugi superstiti che ne faranno regolare richiesta.
Tutti i soci ordinari possono partecipare alle assemblee con diritto di voto e di eleggibilità.


I soci Familiari sono soci partecipanti indipendentemente dall’età, purché facciano parte del nucleo famigliare e con esso conviventi anche se compiuti i diciotto anni, possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e di eleggibilità.
I Soci affiliati: sono le associazioni non-profit che hanno nello statuto sociale gli stessi scopi sociali o singoli soci che appartengono alle stesse associazioni. Detti soci possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto e di eleggibilità.
I soci Onorari possono essere personalità che hanno contribuito fattivamente alla vita e alla riuscita delle iniziative del CRAL o personalità della Banca che hanno collaborato per la buona riuscita dell’associazione.


I soci onorari vengono nominati con regolare delibera dal C.D. su proposta di uno più consiglieri.
Detti soci non possono esercitare il diritto di voto e né di eleggibilità.


L'iscrizione al C.R.A.L, da effettuarsi secondo le leggi vigenti e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo, comporta:
1) l'assunzione della qualifica di socio a tempo indeterminato con esclusione
espressa di partecipazioni temporanee;
2) l'incondizionata accettazione dello statuto, del regolamento di attuazione,
dei regolamenti interni e di ogni altra deliberazione sociale, assunta nel
rispetto dello statuto stesso;
3)il dovere di contribuire alla vita associativa con il versamento della quota
Sociale annuale che verrà stabilita uniformemente dal Consiglio Direttivo nella prima convocazione.
La quota sociale annuale non sarà corrisposta nel caso in cui la Direzione Generale della UBI BANCA si assume l’onere di contribuzione per tutti gli iscritti ai CRAL della medesima organizzazione Bancaria.
4) La quota sociale non e' trasmissibile, se non in caso di decesso del socio,
ne' rivalutabile, ne' potrà essere restituita in caso di recesso e/o decadenza dalla qualifica di socio. La qualifica di socio si perde:
5) La qualifica di socio si perde:
a) Per dimissioni da comunicarsi per iscritto secondo le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo, le dimissioni presentate prima della scadenza dell'anno solare non danno diritto alla restituzione della relativa quota di contributi già versata;
b) per provvedimento disciplinare adottato dal Consiglio Direttivo nei casi di grave incompatibilità, indegnità e/o grave inosservanza delle regole sociali, secondo i criteri che saranno meglio precisati dal Consiglio Direttivo stesso e resi noti a tutti i soci.
c) per morosità nel pagamento dei contributi sociali.
Con la perdita della qualifica di socio decade automaticamente tutte le cariche sociali eventualmente attribuite.
Tutti i regolamenti per l'acquisizione e la perdita della qualifica di socio saranno assunti dal Consiglio Direttivo e portati a conoscenza di tutti i soci.


Art. 3 – ORGANIGRAMMA E DURATA



Il CRAL ha la durata illimitata nel tempo, fino a scioglimento ed ha la propria sede Legale in BARI. Le Riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute anche in altre sedi.
Data la complessa organizzazione che coinvolge diversi Comuni e quindi la pratica impossibilità di garantire la partecipazione reale, unitaria e fisica dei soci alla vita del CRAL si potrebbero istituire Sezioni distaccate presso le principali Sedi provinciali della UBI BANCA.


Art. 4 - FONDO COMUNE



I fondi occorrenti al funzionamento del CRAL provengono da:
a)Eventuali quote associative mensili, che saranno versate da tutti i soci del CRAL.
b) Eventuali contributi messi a disposizione dalla Direzione Generale della BANCA CARIME. Detti contributi potranno essere sostitutivi della quota associativa da parte di ogni iscritto, previa delibera del C.D.
c) contributi di altri enti direttamente al CRAL Unico e rimborsi vari da parte dei Soci;
Il patrimonio non può essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale il CRAL è stato costituito. Il CRAL amministra gli eventuali beni propri o ricevuti in dotazione dalla UBI BANCA o da questa ceduti in uso.
E' vietata la distribuzione anche indiretta, di utili o avanzi di gestione
nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento del CRAL per qualsiasi causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, dopo aver sentito il parere dell’organo di controllo di cui all’art.3 Com. 190 della legge del 23/12/1996, o salvo diversa destinazione imposta per legge.


Art. 5 - ORGANI DELIBERATIVI


Gli Organi deliberativi del CRAL sono:
a)l'Assemblea di tutti i Soci.
b)il Consiglio Direttivo;
d)il Collegio Sindacale.


Art. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI



L'Assemblea dei Soci e' l'organo sovrano, si riunisce almeno una volta ogni anno su iniziativa del Consiglio Direttivo che provvede alla sua convocazione a mezzo di circolare da affiggere nei luoghi di lavoro e/o con comunicazione diretta.
Possono partecipare tutti i soci che sono in regola con il pagamento delle quote sociali.
L'assemblea si riunisce di norma nella sede sociale o in quale altro luogo che verrà indicato volta per volta nella convocazione.
La convocazione, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza,
e' effettuata dal consiglio direttivo non meno di 15 (quindici gg.) dal giorno fissato per la riunione.
a) L'Assemblea ordinaria si costituisce validamente quando interviene, in prima convocazione almeno il 51% dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Essa delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti.
b) Approva il rendiconto consuntivo e preventivo.
c) L’assemblea ordinaria, prima di ogni scadenza, stabilisce le modalità e i termini per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
d) Delibera su quant’altro venga sottoposto dal C.D. e ratifica eventuali delibere d’urgenza del C.D.
L'Assemblea nomina il presidente. Il presidente dell' assemblea nomina un Segretario, scelto tra i soci. Il presidente dell'assemblea constata la regolarità dell'assemblea, regola il diritto di intervento di voto e proclama il risultato della votazione.
Le votazioni, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta un terzo dei presenti, dopo che il presidente dell’assemblea nomina gli scrutatori.
Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente, dal Segretario, dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni segrete.
Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con le stesse modalità previste per l' avviso di convocazione dell' assemblea.
Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.


ART. 7 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA



L'Assemblea straordinaria si costituisce validamente quando intervengono in prima convocazione almeno i tre quarti dei Soci e, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione , con la maggioranza dei voti.
L'Assemblea straordinaria:
ha la facoltà di modificare lo statuto o di ratificare necessari provvedimenti o modifiche urgenti deliberate dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea straordinaria può anche essere indetta e convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci, i quali con motivazione specifica informerà con forma scritta e sottoscritta il C.D. il quale provvederà a fissare la data di convocazione ed il luogo.
Essa delibera:
- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento di attuazione o di ratificare necessarie modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo.
- b) sullo scioglimento volontario del’associazione e sulla destinazione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;
c) sul trasferimento di sede dell'associazione solo nel caso di ubicazione fuori della città in cui risiede.
- d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
Per la validità della delibera di cui al precedente punto b) occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti.


Art. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO


Il Consiglio Direttivo può essere composto da 5 (cinque)o massimo 7 (sette) membri. Il Consiglio Direttivo così composto dura in carica cinque anni.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri con voto palese:
1) Il Presidente che è il rappresentante legale del CRAL
2 Vice Presidente
il Segretario-Tesoriere
I Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento
In caso di mancanza o di dimissioni di uno dei consiglieri, sarà cooptato il primo non eletto.
l Consiglio Direttivo competono:
a) Verificare il rendiconto annuale predisposto dal tesoriere da porre all’approvazione dell’assemblea. Approvare del Bilancio preventivo.
In alternativa alla convocazione dell’assemblea, per la sola approvazione del Rendiconto annuale, il C.D. può deliberare di portare a conoscenza il Rendiconto con la pubblicazione sul sito internet www.cralbancacarime.it
dandone preventivamente comunicazione il giorno in cui avverrà la pubblicazione.
Ogni socio potrà esprimere il proprio voto a mezzo mail nei 10 giorni successivi.
Il rendiconto si intenderà approvato secondo quanto previsto nella seconda convocazione dell’assemblea dei soci.
b) l'approvazione dei regolamenti per meglio disciplinare le varie attività del CRAL.
c) - Quantificare e stabilire, in caso di necessità,l’ammontare della quota sociale mensile che ogni socio dovrà versare al CRAL Unico.
d) la promozione delle attività sociali. Per lo svolgimento delle stesse può nominare,di volta in volta tra i soci, singoli responsabili per ogni specifica attività, i quali dovranno seguire e curare lo svolgimento della attività affidata.
- I responsabili, una volta nominati ( per le manifestazioni esterne) devono necessariamente attenersi ai seguenti requisiti:
a) Tutti gli indumenti e accessori devono recare il logo del nostro Istituto.
b) La fornitura delle etichette con il logo del nostro Istituto saranno fornite dal CRAL Unico solo nel caso che la loro utilizzazione risulti
difficoltoso la stampa diretta sugli appositi indumenti.
c) L’acquisto di accessori ( borse, borsoni ecc.) che possono risultare di comune interesse, deve essere sottoposto all’autorizzazione del C.D. e saranno personalizzate con i logo della nostra Banca.
- Il CRAL non corrisponderà ai Rappresentanti di Sezione e ai soci che parteciperanno a qualsiasi manifestazione alcun compenso.


Il Presidente è il rappresentante legale del CRAL.
In caso di decadenza o di dimissioni della maggioranza numerica dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si dovrà procedere all'elezione del nuovo Consiglio, a mezzo di elezioni da indirsi secondo statuto.


Il Segretario del CRAL e' responsabile della tenuta dei libri dei verbalie di ogni altro libro sociale, nonché della conservazionedell'archivio;
predispone lo schema del bilancio preventivo e del consuntivo del CRAL che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale; tiene aggiornati i documenti contabili; provvede al disbrigo della corrispondenza; firma la corrispondenza non dispositiva; coordina la buona riuscita di tutte le attività del CRAL.
Il Segretario provvede inoltre alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese che sono effettuate soltanto a mezzo di regolari ordinativi
finanziari.
Il Segretario prende pure in consegna i beni del CRAL e tiene aggiornati i libri degli inventari e gli altri libri e registri sociali.
Il Presidente ed i Vice Presidenti hanno facoltà di firma esclusivamente abbinata fra due di loro, oppure abbinata con il Segretario- tesoriere o con uno dei restanti Consiglieri.
Il CRAL non corrisponde ai Consiglieri alcun compenso.


Art. 9 - COLLEGIO SINDACALE



Il Collegio Sindacale, composto da 3 membri, viene eletto con le stesse modalità previste per l'elezione del Consiglio
Direttivo. Esso esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dal CRAL e accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme statutarie e conforme alle norma di legge.
Annualmente redige una relazione per l'assemblea dei Soci convocata per la discussione ed approvazione del rendiconto consuntivo.
I Sindaci durano in carica quanto il Consiglio Direttivo e possono essere confermati o revocati con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.
I Sindaci eleggono fra loro stessi il Presidente del Collegio.
Il CRAL non corrisponde ai Sindaci alcun compenso.


Art. 10 - ESERCIZIO FINANZIARIO



L'esercizio finanziario decorre dall' Primo Gennaio al Trentuno Dicembre di ogni anno.
Il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo. Vagliati dal C.D., dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci entro il trentuno di Marzo di ogni anno con le modalità di votazione delle Assemblee ordinarie.
Il Rendiconto consuntivo e quello preventivo del CRAL Unico, una volta approvato dall’assemblea dei soci Delegati, sarà presentato alla Direzione Generale della UBI BANCA.

AREA RISERVATA